CERCHI, PNEUMATICI, DISTANZIALI ecc. ecc....

Risposte a domande frequenti e tutorial su come effettuare alcune semplici operazioni

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mb75
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Per venire incontro ad alcuni nostri clienti, nell’ambito di offrire dei servizi aggiuntivi e fidelizzare gli stessi abbiamo aperto un filo diretto con un produttore di cerchi noto in tutto il mondo “OZ" che ringrazio per le informazioni fornite.

Questo il vademecum da seguire per montare sulla propria autovettura cerchi, pneumatici di misura differente rispetto a quello montati in origine sulla propria autovettura.
Il decreto legge che permette queste operazioni è entrato in vigore il 22 marzo 2013 e, dopo un periodo di deroga, è diventato obbligatorio dal 1 ottobre 2015
Il punto focale di questo decreto è la definizione del Sistema Ruota.

Per sistema ruota si intende una ruota diversa dalle ruote originali o dalle ruote sostitutive del costruttore del veicolo. Questa può essere considerata singolarmente o unitamente allo pneumatico, viti o dadi di fissaggio, adattatori o distanziali.
Questa semplice definizione apre le porte a molte possibilità legali di agire su queste particolari.
Si potranno montare sulle nostre autovetture, cerchi e pneumatici di misura differente rispetto a quanto previsto dal costruttore della nostra autovettura, ma non solo anche distanziali, adattatori, viti di fissaggio al patto che quest’ultimi siano omologati nella loro totalità per la nostra autovettura.
Si badi bene, non devono essere singolarmente omologati per la nostra auto, ma devono costituire una sorta di kit omologato. In altre parole nel caso più complesso, cerchio, misura del pneumatico, distanziale, anello di centraggio, dadi di fissaggio devono essere omologati per la nostra auto.


Vediamo che caratteristiche devono avere questi prodotti:

A partire dall’1° ottobre 2015, in Italia potranno essere vendute solo ruote omologate. L’omologazione richiesta è l’omologazione europea UN/ECE n°124 o l’omologazione italiana secondo il D.M. n°20 (NAD). Le ruote certificate secondo il regolamento europeo UN/ECE n°124 e quelle certificate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, saranno le uniche che potranno essere vendute e installate sugli autoveicoli.
Le ruote omologate UN/ECE n°124 devono obbligatoriamente avere le stesse dimensioni di quelle previste dai costruttori auto di primo impianto, viceversa le ruote cosiddette “speciali”, omologate secondo la nuova normativa italiana (NAD), possono avere misure diverse dall’originale ed offrono già oggi l’ulteriore vantaggio di poter montare dimensioni di cerchio e pneumatico alternativi rispetto a quanto previsto a libretto.
Sia le ruote ECE che le ruote NAD devono riportare visibile sul cerchio (a ruota montata sull’auto) il numero di omologazione.
Nel caso di ruote ECE il numero di omologazione deve essere impresso in modo permanente e visibile sulla ruota, mentre nel caso delle ruote NAD c’è l’ulteriore possibilità di applicare uno speciale adesivo anti contraffazione.
Dal 1° ottobre 2015, nel caso di ruote speciali (omologate NAD) sarà obbligatoria la consegna da parte del gommista del certificato di conformità rilasciato dal costruttore (unitamente all’ambito d’impiego correlato) e della dichiarazione di corretta installazione (allegato E). Nel caso invece di ruote omologare UN/ECE °124 il rilascio dell’allegato E non sarà obbligatorio, sarà altresì consigliata la consegna dell’ambito di impiego ECE, al fine di evitare qualsiasi equivoco circa la corrispondenza fra auto e sistema ruota previsto per la stessa.


Ricordiamo che:

“L’ambito di impiego” è un documento che contiene tutte le informazioni dettagliate circa la vettura e le varie motorizzazioni previste, le misure dello pneumatico, gli elementi di fissaggio e tutte quelle condizioni e note necessarie per istallare correttamente la ruota omologata a cui si riferisce e che è reso disponibile dal costruttore del sistema ruota omologato.

teniamo in considerazione che:

Già possibile montare delle ruote, purché omologate NAD, di diametro diverso e con pneumatici diversi da quelli previsti dal libretto. Questo è un vantaggio che da l’omologazione NAD e non vale per le ruote omologate ECE.
Il Decreto infatti permette l’installazione di “ruote speciali” con diametri diversi da quelli originari a condizione che la combinazione cerchio/misura scelta sia stata omologata e che riporti in maniera visibile a pneumatico installato il numero di omologazione NADxxxx.
Il secondo requisito necessario è che l’auto rientri all’interno del cosiddetto “ambito di impiego” del sistema ruota omologato, ovvero che faccia parte della lista delle auto per cui la ruota è stata omologata.


Veniamo alla procedura da seguire per circolare senza timore con il novo “sistema ruota”

La procedura è facile! basta recarsi dal gommista di fiducia e scegliere una fra le ruote omologate dal catalogo del costruttore. Accertarsi, poi, che la propria auto rientri tra gli ambiti di impiego previsti dall’omologazione della ruota stessa, le possibili combinazioni di pneumatico da associare ed eventuali ruote. In questo caso il gommista deve già oggi consegnare il certificato di conformità della ruota (emesso dal costruttore), il documento relativo all’ambito di impiego della ruota e la dichiarazione su carta intestata di corretto montaggio (allegato E). La carta di circolazione dovrà essere aggiornata solo nel caso in cui il sistema preveda una misura degli pneumatici non riportata sulla carta di circolazione.
Se la misura degli pneumatici è già riportata sulla carta di circolazione basterà tenere in auto la documentazione rilasciata dal gommista.
Come aggiornare il libretto d circolazione
Con il certificato di conformità (unitamente all’ambito d’impiego correlato) e la dichiarazione di corretta installazione (allegato E) basta recarsi presso gli uffici della motorizzazione della stessa provincia di appartenenza dell’installatore e presentare domanda di aggiornamento della carta di circolazione utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito http://www.portaledellautomobilista.it e allegando le attestazioni di due versamenti di 25,00 + 16,00 euro. Il funzionario della motorizzazione verificherà l’originalità dei documenti ed il corretto montaggio del sistema sull’auto, e trascriverà sul libretto la nuova combinazione auto/cerchio/pneumatico montata ed omologata.


È bene ricordare inoltre:

Che il l decreto non è retroattivo, quindi per tutte le ruote con pneumatici che rientrano nelle dimensioni previste originariamente a libretto ed acquistate ed installate precedentemente al 1° ottobre 2015 non c’è nessun obbligo, con la sola eccezione per le ruote acquistate durante il periodo di deroga. Le ruote non omologate e acquistate in regime di deroga nel periodo che va dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015 sono regolari se provenienti da produttori accreditati presso il Ministero e prodotte e importate sul territorio della Comunità Europea entro il 30 novembre 2014 (vedi circolare deroga).
Quelle invece prodotte dal 1° dicembre 2014 in poi, anche nel periodo di deroga, hanno l’obbligok della omologazione. In sostanza, per le ruote vendute nel periodo di deroga, oltre a far fede la data di produzione (anteriore al 30 novembre 2014), diventa importante verificare che il costruttore di ruote faccia parte della lista delle aziende accreditate dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.
Dal 1° ottobre 2015 in poi è impossibile sbagliare: solo ruote omologate!


Capitolo sanzioni:

Vendere ed acquistare cerchi non omologati, dopo il 1° ottobre, significherà violare una norma nazionale a tutela della sicurezza stradale con il rischio di incorrere in pesanti sanzioni. Questo vale infatti sia per il consumatore finale che acquista cerchi non omologati, sia per il negoziante che li vende., L’Art. 77, comma 3-bis del Codice della Strada infatti prevede una sanzione amministrativa - da euro 164 a euro 663 - per chi importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione. È inoltre previsto il sequestro e confisca del componente anche se installato.
Art. 180, commi 7 e 8 prevedono la sanzione amministrativa - da euro 41 a euro 169 - per l’assenza a bordo della dichiarazione dell’installatore sul corretto montaggio (allegato E) e del certificato di conformità. Inoltre, la mancata presentazione, senza giustificato motivo, presso gli uffici della polizia richiesta per l’esibizione dei documenti e/o per informazioni
è punita dalla legge con una ammenda da euro 419 a euro 1.682.

Art. 78, commi 3 e 4 prevede una sanzione amministrativa - da euro 422 a euro 1.695 - per mancato aggiornamento della carta di circolazione e conseguente ritiro della carta di circolazione.
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Marco.
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