Buongiorno Enzo, forse mi sono spiegato male in precedenza. Il mio consiglio non era emulare il tuo vicino, infatti quella strutta, essendo un'opera fissa a terra e non rimovibile non risulta idonea.
Questa mattina ho cercato qualcosa ed esistono effettivamente sentenze in cui hanno spiegato cosa si può fare per non sconfinare nell'abusivismo.
Qui trovi una pagina interessante, con riferimenti alle sentenze, alcuni punti l'ho trascritti per i "pigri", essendo un argomento utile ed interessante.
Tettoie per parcheggi auto: le regole del gioco
In linea di massima, per realizzare una tettoia per posti auto sia necessario il permesso di costruire. Ciò perché la funzione della struttura è fissa, non temporanea, incide sull'assetto del territorio e crea una superficie coperta in modo stabile e permanente. Solo le costruzioni facilmente rimovibili e senza ancoraggi al suolo rientrano nell'edilizia libera e richiedono una semplice DIA (dichiarazione di inizio lavori).
Ma per il Consiglio di Stato, è importante valutare se si tratti di un semplice elemento di arredo oppure di una tettoia realizzata ad hoc per dei posti auto. Insomma: l'elemento discriminante tra la tettoia per posto auto che necessita di permesso di costruire e quella che invece richiede solo la DIA è nella dimensione della stessa. Se la copertura è particolarmente estesa sarà necessario il permesso di costruire, altrimenti basta la denuncia di inizio attività.
Quindi le tettoie per auto, essendo strutture non facilmente rimovibili, destinate a un uso stabile nel tempo (non quindi temporaneo), richiedono le specifiche autorizzazioni del comune di pertinenza (permesso di costruire) per essere costruite. Senza, scatta l'abuso edilizio con conseguente demolizione.
Tettoie di copertura: basta una semplice DIA
Se la tettoia, invece, non serve alla copertura delle auto, ma solo a garantire ombra e riparo dal sole, è coperta da una struttura in lamiera retrattile ed è aperta su tutti e quattro i lati, rientra nel concetto di edilizia libera.
Non servono, quindi, né il permesso di costruire, né la Scia, né la Dia: non è un abuso edilizio. Questo perché una tettoia del genere (come, appunto, quella del 'nostro' caso) è in realtà un semplice elemento di arredo urbano, destinato alla migliore fruizione dello spazio esterno, da realizzare in regime di edilizia libera in quanto non determina né volumi chiusi, né aumenta la superficie utile (essendo aperta su tutti i lati ed anche verso l'alto).
Se l'opera è ancorata al suolo è irrilevante: in tal caso l'ancoraggio serve a non far cadere la stessa in caso di vento forte o maltempo, con potenziale pericolo per l'incolumità pubblica. Non si può quindi parlare di nuova costruzione, soggetta alla licenza edilizia, tutte le volte in cui la tettoia non comporti una trasformazione del territorio. L'opera, aperta su tutti e quattro i lati e con copertura retrattile, non crea alcun nuovo volume o superficie.
In definitiva, il Consiglio di Stato ritiene che
l'opera debba essere qualificata come un elemento di arredo urbano funzionale alla fruizione del cortile interno della proprietà e, come tale, sia del tutto legittima in quanto la struttura non comporta né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione di un nuovo organismo edilizio; non altera il prospetto o la sagoma dell'edificio, non modifica la destinazione d'uso degli spazi interni ed è facilmente e completamente rimovibile.